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Reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada ai sensi dell’art. 213, comma 4, CdS, e illegittimità del sequestro preordinato alla confisca del veicolo appartenente ad un terzo estraneo

Nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 203 C.d.S., promosso dalla società proprietaria del veicolo ed estranea ai reati contestati al locatario-conducente, il Giudice di Pace di Ravenna si è pronunciato favorevolmente nei confronti della stessa, difesa dallo Studio legale RBLex, accogliendo il ricorso ed annullando il verbale di sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 213, comma 4, CdS.

E’ stata quindi respinta l’impostazione della Prefettura, la quale sosteneva che la disposizione dell’art. 213, comma 9, CdS, che prevede l’inapplicabilità della confisca nei casi in cui il veicolo appartenga ad un terzo soggetto, non sarebbe applicabile ai casi in cui esso sia stato utilizzato per reati diversi rispetto a quelli previsti dal codice della strada.

Questo perchè (secondo la Prefettura) il comma 9 farebbe richiamo solo del comma 1 del medesimo 213 e non invece del comma 4, che prevede “sempre” la confisca del veicolo nei casi di utilizzo per la commissione di reati diversi da quelli previsti dal CdS.

Il Giudice di Pace ha tuttavia rilevato che il successivo comma 9 della medesima norma restringe l’area di applicabilità della suddetta sanzione: non permette, infatti, di disporre il sequestro nel caso in cui il veicolo sia di proprietà di persone che non hanno commesso la violazione contestata, che essa sia di tipo penale o di tipo amministrativo.

Pertanto, poichè la responsabilità di qualsiasi fatto illecito è personale e la ricorrente-proprietaria non solo era estranea ai fatti ed al rapporto tra la locataria ed il trasgressore, ma non risultava nemmeno essere obbligata in solido per la sanzione pecuniaria, il sequestro è stato annullato.

Leggi la sentenza

 

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